Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: annotazioni casellario

Annotazioni casellario - Esclusione
QUESITO del 01/06/2009

Buongiorno, sottopongo alla Sua attenzione una questione relativa ad una gara di appalto di servizi di pulizia di locali comunali. Hanno partecipato alla gara n. 2 società cooperative che chiameremo per semplicità cooperativa A e cooperativa B. Il presidente e legale rappresentante della cooperativa A è altresì direttore tecnico nell'altra società B. A seguito di consultazioni di giurisprudenza consolidata, determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sentenze su casi similari si è proceduto all'esclusione motivata di entrambe le cooperative con segnalazione del fatto specifico mediante esposto alla stessa Autorità di vigilanza per ipotesi di collegamento ai sensi dell'art. n. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oltre all'Autorità Giudiziaria. Una delle due cooperative, ovvero la cooperativa B, ha presentato richiesta di riammissione alla gara che questo ufficio non ha ritenuto giustificabile confermandone l'esclusione dalla procedura stessa. Si chiede cortesemente l'espressione di un parere, se nello specifico del periodo transitorio, in attesa di pronunciamenti delle Autorità preposte, le due cooperative possano essere ancora invitate ad appalti di servizi indetti dall'Amministrazione Comunale.

Ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), tutto quanto indicato nel parere in oggetto relativamente alle fattispecie di grave illecito professionale enucleate nell'art. 80, comma 5, è riscontrabile tramite la consultazione del Casellario delle imprese ANAC: su tale applicativo infatti, l'Autorità effettua annotazioni riferite anche a gravi illeciti professionali. Se quanto precede è vero ne conseguirebbe quindi che, un operatore economico, risulterebbe essere ragionevolmente affidabile qualora il proprio casellario ANAC appaia privo di annotazioni: è corretto il ragionamento? Ten. Col. Filippo STIVANI.